Data richiesta Oggetto richiesta Data  risposta Risposta
12/05/2023 Buongiorno si chiede di sapere chi è l’attuale gestore del servizio 12/05/2023 In riferimento al quesito si rende noto che:

Il servizio socio assistenziale è attualmente gestito direttamente dalla Stazione Appaltante;

Il servizio lavanderia personale ospiti e coperte è attualemente gestito dalla società Toscana Full Service SRL;

il servizio lavanderia piana e divise (lavanolo) è attualmente gestito dalla società Alsco Italia SRL;

Il servizio pulizie, guardaroba-magazzino e manutenzioni è attualmente gestito dalla società A.G.A. Servizi SRL;

12/05/2023 Buongiorno,

con la presente siamo a formulare il seguente quesito:

Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 f.1) del disciplinare siamo a chiedere le seguenti delucidazioni:

Visto che la frase “.Sono valevoli per la qualificazione solo servizi che comprendano l’attività di pulizia, lavanolo, lavanderia, per enti pubblici o privati, la cui durata minima di ciascuno deve essere di almeno sei mesi (requisito di capacità tecnico professionale)” risulta essere in contraddizione con “Non è rilevante ai fini della qualifica solamente il fatto che l’operatore economico sia stato affidatario di 3 appalti ognuno dei quali contenenti i servizi di pulizia+ lavanderia + lavanolo. ”

si chiede di chiarire in quale delle due casistiche di seguito riportate il requisito sia assolto:

CASO A:

Appalto X – Servizio di pulizia + Servizio di lavanderia + Servizio di Lavanolo

Appalto Y – Servizio di pulizia + Servizio di lavanderia + Servizio di Lavanolo

Appalto Z- Servizio di pulizia + Servizio di lavanderia + Servizio di Lavanolo

CASO B

Servizio di pulizia svolto negli appalti A B C

Servizio di lavanderia svolto negli appalti D E F

Servizio di lavanolo svolto negli appalti D E F

In attesa di un cortese riscontro,

Cordiali Saluti

15/05/2023 In riferimento alla richiesta di chiarimenti si conferma che il requisito è assolto sia nel caso A sia nel caso B degli esempi da voi riportati
15/05/2023 Buongiorno,

con la presente siamo a formulare il seguente quesito:

– Si chiede di confermare che i requisiti di capacità economico finanziaria di cui al punti 6.3.d). e 6.3.e) del disciplinare di gara relativi al possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali per la prestazione principale/prestazioni generali siano previsti solamente nel caso in cui l’operatore economico per fondati motivi non sia in grado di soddisfare il requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto 6.3.c) del disciplinare di gara.

In caso di risposta negativa al quesito sopra esposto, si chiede conferma che a comprova dei requisiti di cui punti 6.3.d). e 6.3.e) del disciplinare di gara sia possibile IN FASE DI GARA presentare una certificazione assicurativa riepilogativa delle condizioni della polizza in essere (massimali etc.) e presentare invece l’intera polizza solamente in caso di aggiudicazione del servizio.

In attesa di un cortese riscontro,

Cordiali Saluti

16/05/2023 In riferimento alla richiesta di chiarimenti per i requisiti di capacità economico finanziaria previsti al punto 6.2 e non al punto 6.3 da voi citato

NON si conferma quanto da voi riportato
In relazione alla comprova dei requisiti di cui ai punti 6.2 d) e 6.2 e) si riporta quanto previsto dal disciplinare di gara: “La comprova di tale requisito è fornita mediante la produzione della relativa polizza, e, a pena di esclusione, dell’eventuale dichiarazione di impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore dell’appalto.”

15/05/2023 Buonasera,

siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

per quanto riguarda i requisiti di partecipazione abbiamo visto che all’articolo 5 ultimo paragrafo c’è un forse erroneo riferimento alla cosiddetta “white list” visto le attività oggetto di cui al presente appalto; chiediamo conferma che tale clausola non trova applicazione per la presente procedura.
in merito all’offerta tecnica ed ai criteri di valutazione si chiede se il numero 4 sub 4.2 non debba ritenersi una miglioria in quanto l’edificio B, e quindi l’erogazione del suddetto servizio nell’edificio B, non sia fuori dall’oggetto dell’appalto con riferimento ai servizi di assistenza che appunto riguardano la sola palazzina A; facciamo anche notare che il numero 4 risulta essere il criterio di valutazione con il più alto punteggio assoluto pari a 7…
per quanto riguarda la revisione dei prezzi abbiamo trovato solo un riferimento nel Capitolato Speciale all’ultimo paragrafo dell’articolo 21 dove si dice: “I prezzi s’intendono fissi ed invariabili per i primi 12 mesi. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla revisione dei prezzi a partire dal tredicesimo mese decorrente dall’avvio del servizio.” Tale clausola sembra non essere in linea con quanto invece previsto, anche sulla base dell’attuale congiuntura economica negativa, dal nuovo Codice degli Appalti Dlgs 36/2023 all’articolo 60; chiediamo quindi che venga inserita tale clausola nel Capitolato.
Cordiali saluti

18/05/2023 In riferimento alla richiesta di chiarimenti si precisa quanto segue:

Trattasi di un refuso. Non è necessaria l’iscrizione nella White list;
L’operatore economico che si impegna a quanto indicato nel criterio 4 sub 4.2 da voi citato otterrà il punteggio ad esso attribuito anche se l’edificio B non è interessato dall’operazione di esternalizzazione dei servizi di assistenza;
Il nuovo codice entra in vigore il 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni acquistano efficacia dal 1° luglio 2023; tuttavia, per avvisi o bandi pubblicati prima di tale data, si continuano ad applicare le regole del vecchio codice appalti (dlgs 50/2016).

18/05/2023 Buonasera,

con riferimento al seguente requisito :

art.6.3 Disciplinare di gara..”aver svolto, nel triennio precedente alla pubblicazione del bando relativo alla presente gara, almeno tre servizi di carattere socio sanitario rivolti ad anziani, per enti pubblici o privati, la cui durata minima di ciascuno deve essere di almeno sei mesi”

si chiede di chiarire se detto requisito può ritenersi soddisfatto dai seguenti servizi erogati a favore di amministrazioni pubbliche, atteso che le prestazioni rese sono assimilabili a quelle richieste dalla procedura di gara in oggetto:

Servizio di supporto socio-assistenziale con personale oss reso a favore di Stuttura Ospedaliera Pubblica ove sono ricoverati sia soggetti anziani che non anziani.
Servizio di assistenza socio-sanitaria in strutture ex art 26 ove sono ospitati anziani con disabilità ovvero disabili non anziani.
Si ringrazia sin d’ora per il cortese riscontro

19/05/2023 In riferimento alla richiesta di chiarimenti si precisa che i requisiti di capacità tecnica e professionale per i servizi principali sono solo quelli di natura socio- sanitaria.
Si ritiene che i servizi di cui al punto due della Vs rihiesta di chiarimenti, che si riporta sotto, possono essere considerati validi”Servizio di assistenza socio-sanitaria in strutture ex art 26 ove sono ospitati anziani con disabilità ovvero disabili non anziani.”
22/05/2023 Si chiede di chiarire se per il fatturato specifico possono considerarsi validi i fatturati del servizio ADI sanitario svolto per le ASL. 22/05/2023 In riferimento alla richiesta di chiarimenti si precisa che possono considerarsi validi i fatturati dei servizi socio sanitari rivolti ad anziani con qualifica specifica di OSS

aggiornato al 23.05.2023