Data quesito Quesito Data risposta Risposta
18/04/2024 Relativamente alla procedura in oggetto con la presente si pongono i seguenti quesiti:
In caso di RTP il modello – Domanda di partecipazione deve essere compilato solo dal capogruppo (e non dai mandanti), indicando quindi solo i requisiti di cui al punto 1. 2. e 3. posseduti dal solo Capogruppo?
Il sopralluogo è obbligatorio in fase di manifestazione di interesse o nella fase successiva di richiesta di offerta?
23/04/2024 In caso di RTP il modello deve essere compilato inserendo nella Tabella A i nominativi di tutti i componenti, con riferimento al mandatario/capogruppo e ai mandanti. Tutti gli operatori devono poi dichiarare (specificando il ruolo) di possedere i requisiti sia di idoneità professionale che di capacità economico/finanziaria e tecniche/professionali riferibili all’operatore stesso. In caso di RTP i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecniche/professionali richiesti dal bando devono essere posseduti dagli operatori in maniera cumulativa.

In caso di RTP il documento dovrà essere sottoscritto da tutti gli operatori economici.

Il sopralluogo è obbligatorio per la presentazione dell’offerta e non per la manifestazione di interesse.

19/04/2024 si richiede chiarimento in merito alla fascia temporale di riferimento per la presentazione dei servizi tecnici professionali, al p.to 3.3.2 del Disciplinare viene richiesto il triennio mentre sulla domanda di partecipazione 10 anni. 23/04/2024 In merito a quanto richiesto si specifica che, per quanto attiene ai requisiti, si deve far espresso riferimento a quanto contenuto ai punti 3.3.1 e 3.3.2 dell’avviso che è evidentemente allineato alla disciplina del nuovo Codice degli Appalti.

Si conferma quindi che l’operatore deve possedere i seguenti requisiti di capacità economico-finaziaria e tecnico-professionale:

– un fatturato globale pari all’importo del servizio in affidamento, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura di affidamento

– avvenuta esecuzione, nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di affidamento, di servizi di architettura e ingegneria, svolti anche in favore dei privati, relativi a lavori analoghi, di importo complessivo pari a quello stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione in affidamento, calcolato con riguardo ad ognuna delle “ID-Opere”, in riferimento all’elencazione di cui al DM 17/06/2016.  Ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare [cfr. art.8 del DM 17/06/2023].

aggiornato al 23.04.2024